CODICE DEONTOLOGICO
DEL CONSERVATORE RESTAURATORE/OPERATORE DELLA TUTELA
Regole di Etica Generale e principi Deontologici
Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF è tenuto alla conoscenza degli articoli del presente Codice Deontologico, l’ignoranza dei medesimi non lo esime dalle sue responsabilità. Il Codice Deontologico del Conservatore Restauratore/operatore della tutela di RSF non stabilisce un manuale tecnico del lecito, ma identifica una condizione condivisa di discernimento etico delle professionalità impegnate, perché nella pratica si realizzino le condizioni di un continuo progresso proiettato verso il bene dell’opera d’arte e la promozione della cultura e della conservazione.
L’autonomia professionale del Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF , lo rende responsabile della scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Inoltre il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF si impegna a divulgare le regole del Codice Deontologico Professionale a vantaggio proprio e dei colleghi.
A tutti i professionisti operatori della tutela di RSF, è richiesto uno sforzo di coordinamento affinché l’interscambio tecnico-scientifico-formativo e la condivisione nel sostegno metodologico applicativo possa costituire un impegno per la conservazione del bene culturale. La qualità globale non è raggiunta dalle singole responsabilità, ma dalla collettiva e coordinata responsabilità. La professionalità del Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF è indirizzata al bene dell’umanità attraverso la conservazione del patrimonio culturale, nell’obiettivo di soddisfare alla richiesta del rispetto della dignità della persona umana.
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1 – Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole che ogni Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF è tenuto ad osservare ed alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione.
Art. 2 – L’attività del Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano e costituisce attività di pubblico interesse. Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF è moralmente responsabile del proprio operato nei riguardi della collettività e deve ricusare tutto ciò che sia contrario ai termini ed allo spirito del presente codice.
Art. 3 – Chiunque eserciti tale attività in Italia o in altro Stato, deve impegnarsi a rispettare e a far rispettare la deontologia professionale.
Art. 4 – L’infrazione, l’abuso, gli atti lesivi al decoro delle professioni esercitate dal Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF, l’inadempienza in genere al Codice Etico costituiscono oggetto di sanzioni disciplinari che, a seconda della gravità, possono condurre alla radiazione da Restauratori Senza Frontiere
Art. 5 – Il presente codice è depositato presso la sede di Restauratori Senza Frontiere – Italia
TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
Art. 6 – Oggetto dell’attività del Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF è di assicurare la conservazione e, quindi la trasmissione nel tempo dei beni culturali, ma anche di contribuirne alla valorizzazione, adoperandosi perché si vengano a costituire le condizioni di maggiore compatibilità tra il pubblico diritto alla fruizione e gli interventi per la loro tutela.
Art. 7 – Gli interventi rivolti alla conservazione di un bene culturale devono essere eseguiti dal Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF nel rispetto complessivo dell’integrità della materia nel suo contesto, intesa quale testimonianza del valore storico, artistico, estetico e tecnico che essa rappresenta.
Art. 8 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF deve operare ai più alti livelli di professionalità, coordinando le conoscenze e le ricerche storiche-tecniche-scientifiche con il trattamento conservativo sul bene, indipendentemente dal giudizio, proprio o vigente, sul valore storico-artistico.
Art. 9 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF ha l’obbligo di documentare il proprio operato sul bene con particolare riferimento agli elementi che ne caratterizzano la conservazione.
Art. 10 – In casi di emergenza, quali calamità naturali e non, il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF deve offrire la propria opera al servizio delle Autorità competenti per mettere in salvo le opere ed effettuare degli interventi di urgenza.
Art. 11 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF ha cura che siano rispettate le norme di tutela della salute propria e delle persone che operano nel settore.
Art. 12 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF è tenuto a rispettare le indicazioni fornite da RSF
TITOLO III
OBBLIGHI VERSO IL BENE CULTURALE
Art. 13 – La responsabilità morale della cura di un bene culturale appartiene al Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF.
Art. 14 – Anche se l’intervento su un bene ha un’estensione parziale o un carattere provvisorio, la qualità dell’applicazione e del trattamento da parte del Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF non deve essere meno qualificata.
Art. 15 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF non accetta di intervenire su un bene se le caratteristiche del lavoro non rientrano nell’ambito delle sue competenze o capacità, fatta eccezione per i casi di cui all’art.10.
Art. 16 – La prevenzione deve essere considerata dal Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF prioritaria ad ogni altra forma di intervento. Per questo cercherà di intervenire sulle condizioni di immagazzinamento, esposizione, uso, movimentazione e manutenzione del bene.
Art. 17 – Prima di qualsiasi intervento il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF sottoporrà il bene culturale ad un accurato esame per accertarne la tecnica di esecuzione, riconoscerne i materiali costitutivi e verificarne lo stato di conservazione al fine di valutare meglio il tipo di trattamento cui sottoporlo. A tale scopo, avvalendosi delle ricerche storiche e di eventuali indagini diagnostiche, formulerà il progetto di intervento operando, con atteggiamento critico ed interdisciplinare, la sintesi e l’elaborazione dei dati acquisiti.
Art. 18 – Prima di effettuare indagini che comportino dei rischi per il bene o asportazione di materia è opportuno che il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF ne valuti l’effettiva necessità, ferma restando l’autorizzazione da parte del committente. Quando si prelevino campioni di materia si dovrebbero annotare quanti più dati possibili relativi a questa operazione e gli stessi campioni ancora esistenti dopo l’esame, dovrebbero essere conservati come facenti parte della documentazione.
Art. 19 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF non interviene sul bene in misura maggiore di quanto sia necessario, così come non ometterà intenzionalmente di raccomandare o eseguire un trattamento essenziale alla conservazione.
Art. 20 – Al termine ogni intervento il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF redigerà una relazione descrittiva della natura delle operazioni eseguite, con specifico riferimento alle sostanze usate. Tale relazione, insieme al resoconto dell’esame preliminare, le testimonianze fotografiche ed i rapporti scientifici delle analisi e gli eventuali campioni prelevati vanno a costituire la documentazione del bene culturale divenendone corredo storico ed analitico integrante.
Art. 21 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei materiali usati. I materiali usati e le tecniche di intervento devono essere scelti secondo le indicazioni Normal. Il Conservatore-Restauratore di RSF non deve usare materiali di composizione o preparazione non note, né deve avvalersi di procedimenti diagnostici o di trattamenti non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed a rigoroso controllo da parte del Comitato Scientifico di RSF.
Art. 22 – Solo casi di eccezionale gravità ed emergenza possono consentire interventi non reversibili. In tali casi il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF dovrebbe, comunque, essersi prima documentato e consultato con il Comitato Scientifico, per verificare la possibilità o l’esistenza di soluzioni diverse. Tali situazioni dovrebbero essere sempre dettagliatamente documentate in tutte le loro fasi.
Art. 23 – Poiché un bene culturale, così come perviene ai nostri giorni, è il risultato della successione di vicende storiche che gli conferiscono un più complesso valore, prima di procedere a rimozioni di parti di materia che ne modifichino l’aspetto, si devono preventivamente individuare quali siano gli interventi o le parti che rappresentino un effettivo valore culturale o testimoniale. Sulla base di ciò e dell’influenza che essi esercitano sullo stato conservazione, si deve fondare la giustificazione a detta alterazione. L’operazione deve essere accompagnata da un’ampia documentazione di tutte le fasi e quelle parti rimosse senza la loro distruzione devono essere conservate come facenti parte della documentazione.
Art. 24 – Nell’ambito di un intervento di restauro la reintegrazione ha la funzione di consentire la migliore leggibilità del testo storico-artistico e in alcuni casi anche una funzione strutturale. Essa deve essere documentata, basarsi sul principio di riconoscibilità ed avere l’estensione minima sufficiente alla valorizzazione della lettura del testo originale. I materiali usati devono poter essere facilmente rimossi con sostanze o tecniche che non arrechino danno all’originale.
In alcun caso essa deve modificare il carattere di autenticità del manufatto ed avere intento fraudolento e deve fondarsi su valutazioni di carattere storico ed estetico.
TITOLO IV
Art. 25 – La scelta del trattamento di un bene culturale è condivisa nella responsabilità dall’autorità competente, dal Comitato Scientifico di RSF e dal Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF . I rapporti tra le parti si devono basare su fiducia e rispetto reciproci ed avvenire attraverso la costante comunicazione.
Art. 26 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF deve definire preventivamente e chiaramente con l’ente proposto alla tutela, nel rispetto del presente codice, i contenuti ed i termini dell’incarico conferitogli ogni variante insorgente nel corso dell’opera deve essere nuovamente concordata.
Art. 27 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF commette grave violazione della correttezza professionale nell’accettare o sollecitare premi o compensi da parte di terzi per l’utilizzo di materiali e sostanze da impiegare negli interventi.
Art. 28 – Durante il periodo in cui il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF ha sotto la propria custodia il bene culturale, perché rimosso dal luogo di provenienza e portato in ambienti di sua pertinenza per l’esecuzione dell’intervento, è tenuto ad adottare adeguati sistemi di sicurezza contro il trafugamento e l’incendio. Nel caso in cui operi in ambienti che non ricadano sotto la propria responsabilità è suo dovere segnalare le eventuali possibilità di rischio.
TITOLO V
OBBLIGHI VERSO LA PROFESSIONE
Art.29 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF deve improntare i rapporti di collaborazione con i colleghi sulla base della massima lealtà, correttezza e solidarietà allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei diversi settori in cui si articola la professione. Analogo comportamento deve essere esteso anche nei confronti di professionalità diverse dalla propria che operino nell’ambito della tutela del Patrimonio artistico-culturale .
Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF si asterrà dai commenti sui propri colleghi che possano arrecare loro danno, a meno che non siano verificate situazioni di illecito o comportamenti in grado di ledere la conservazione del bene culturale.
Art. 30 – E’ corretto che il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF riconosca sia i propri limiti che i meriti dei colleghi.
Art. 31 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere o abbiano avuto incarichi professionali.
Qualora venisse chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega deve preventivamente informare il collega stesso ed accertarsi che il precedente incarico sia stato revocato.
Art. 32 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF dovrebbe favorire lo scambio di informazioni ricavate da ricerche, indagini, interventi al fine di mantenere un costante aggiornamento e di contribuire allo sviluppo della professione.
Al contrario, non diffonderà informazioni false o che per la loro imprecisione potrebbero, a danno di terzi o di cose, indurre in inganno.
Art. 33 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF non fornirà raccomandazioni né referenze su persone di cui egli non abbia una personale conoscenza della formazione, esperienza ed abilità.
TITOLO VI
SULLE INCOMPATIBILITA’
Art. 34 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF non deve offrire qualsiasi forma di prestazione diretta su interventi dei quali abbia ricevuto l’incarico di espletamento e consulenza per il collaudo.
Art. 35 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF non farà mai abuso diretto, o per interposta persona, dei poteri derivanti dalla carica ricoperta per trarre vantaggi per sé e per gli altri.
Art. 36 – Il Conservatore restauratore/operatore della tutela di RSF nell’esercizio della professione non entrerà in contrasto con norme specifiche che prevedano stati di incompatibilità senza una specifica autorizzazione delle autorità competenti.