Il Giornale dell’Arte apre alla questione sulla qualifica dei Restauratori – Petraroia e Molè: dibattito su un iter normativo troppo lungo e complesso
Pubblichiamo qui di seguito l’articolo uscito in edicola sul Giornale dell’Arte di marzo, relativo al dibattito in corso sui percorsi paralleli che allo stato attuale regolano la qualifica di Restauratore di Beni Culturali e di Collaboratore del restauro. Da una parte, come accade per tutte le altre attività professionali, il percorso universitario, oggi a regime, con i suoi corsi di laurea quinquennale a ciclo unico (Lme/02), dall’altra il percorso dettato dall’art. 182 del codice dei Beni culturali e del Paesaggio varato nel 2004, il quale come disposizione transitoria, mira ad inquadrare la professione di Collaboratore del Restauro e Restauratore di Beni Culturali, per tutti coloro che pur essendo da molto tempo pienamente operativi sul mercato non hanno intrapreso la propria formazione presso le Università italiane o presso le SAF (Scuole di Alta Formazione) oggi equiparate al titolo di laurea magistrale.
Percorrendo in ogni dettaglio l’articolo di Pietro Petraroia e Nanni Molè, ci si rende conto di quanto sia divenuto ormai surreale, paradossale e sperequativo, quindi altamente pericoloso, sia per i professionisti ma soprattutto per la salvaguardia del patrimonio storico artistico italiano, il tentativo da parte dei legislatori di far convivere e collimare i due percorsi normativi, che già nel corso degli anni attraverso le svariate modifiche subite peccano di non poche inesattezze.
A tutto ciò, come spesso accade in Italia, si aggiunge la strumentalizzazione da parte della politica sindacale, la quale volendo ignorare la visione d’insieme del problema, si schiera a proprio uso e consumo.
Alessandra Morelli – Vice Presidente di RSF Italia
Petraroia e Molè: dibattito su un iter normativo troppo lungo e complesso
Da IL GIORNALE DELL’ARTE n. 395 mar. ’19, p. 4 e 6
Pietro Petraroia, allievo di Cesare Brandi e già Soprintendente per i Beni Artistici e Storici, e Nanni Molè, restauratrice ed ex allieva dell’Istituto Centrale del Restauro, già vicepresidente di una associazione di Restauratori di Alta Formazione, analizzano schema di «Regolamento interministeriale recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell’articolo 182, comma 1-quinques del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, Codice dei beni culturali e del paesaggio».
Le ragioni del dissenso
La conservazione dei beni culturali (di cui il restauro è componente) fu riscattata, con un cammino secolare, dall’ambito delle attività artigianali, anche se tutt’oggi molti restauratori di beni culturali operano fiscalmente come artigiani. Due i passi decisivi, almeno per l’Italia: la nascita degli istituti centrali dedicati al restauro nel 1938-’39 e la creazione nel 2011-’12 di corsi di laurea quinquennali a ciclo unico (la sigla è: Lmr/02), che formano restauratori abilitati per 2 settori di qualificazione su 12, data la complessità delle competenze metodologico-operative necessarie per ogni tipologia di manufatti e materiali da trattare. Lo si ammetta o meno oggi, il modello di questi corsi di laurea è stato quello delle Scuole di Alta Formazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali; così come lo stesso modello aveva ispirato, in decenni precedenti, altri percorsi affini all’estero. Il passo più recente è logica conseguenza di quanto previsto all’art. 29 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004, così come modificato nel 2006. Quanti conseguono laurea o titolo equipollente con questo percorso quinquennale sono abilitati a esercitare la professione di restauratore. Naturalmente l’innovazione normativa richiedeva di gestire la situazione professionale di restauratori, tra cui alcuni molto stimati e noti, che erano presenti sul mercato già da prima. A questo il Codice provvide nell’art.182: una norma transitoria, che negli anni è stata modificata troppe volte (e spesso male), ma che comunque, dopo complesse vicende, ha condotto alla pubblicazione presso il Mibac dell’elenco di coloro che, mediante compensazione delle lacune formative con attività lavorativa certificata, hanno potuto essere qualificati restauratori di beni culturali anche in mancanza della formazione prevista dal Codice e dalla normativa conseguente. In un ben più lungo elenco figurano invece coloro che, non essendo in grado nel contesto della sanatoria di venire qualificati restauratori per difetto di titoli, sono stati qualificati «collaboratori restauratori», a cui non compete la direzione tecnica e neppure la direzione lavori, riservate ai soli restauratori. Con questa procedura il mercato del restauro (che da tempo langue) ha visto l’immissione certificata di un notevole numero di operatori legittimati a vario livello. Ma la norma transitoria (il citato art. 182 del Codice) venne nel frattempo ripetutamente modificata, creando aspettative legittime ma, a nostro avviso, ingiustificate in chi voleva diventare restauratore senza un percorso certificabile di formazione o di lodevole attività sul campo. Si è arrivati così alla situazione odierna: in applicazione del tardivo comma 1-quinques del citato art. 182 del Codice, si è reso necessario un decreto interministeriale che regoli una sorta di esame di Stato per probabilmente circa 12mila potenziali candidati sprovvisti di un adeguato percorso formativo, al fine di abilitarli a operare come restauratore di beni culturali. L’impatto – non solo numerico ma essenzialmente culturale e professionale, questo è il punto! – è dato dal fatto che una norma esplicitamente transitoria finisce con il sopravanzare e sostituire nei fatti il regime previsto dalla norma (art.29, commi 9 e 9-bis del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).
Alcune proposte correttive
La bozza di decreto sottoposta all’esame della Conferenza unificata su cui il 13 febbraio scorso si è firmata l’intesa fra Stato e Regioni, presenta – nonostante gli emendamenti approvati grazie alla capacità di Regione Toscana di proporli e sostenerli – diverse criticità, sostanzialmente riconducibili al rischio di attribuire in modo gravemente sperequato e non conforme alle norme di tutela l’abilitazione all’esercizio della professione di restauratore di beni culturali. Di ciò è presupposto la complessità della vicenda normativa cui accennavo, che ha ripetutamente modificato l’art. 182 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio legittimando una molteplicità di percorsi di accesso alla qualifica di restauratore di beni culturali. Si è così oggi forzati a regolare il percorso abilitante all’esercizio della professione in questione con delle soluzioni che cerchino di ripristinare la massima equità e la maggior possibile garanzia per il richiamato “esercizio unitario” della tutela del patrimonio culturale. Ciò significa che anche quegli interventi normativi a carattere transitorio – come appunto quelli previsti dalle successive novelle all’art. 182 nel corso degli anni – non possono in alcun modo consentire di derogare dall’imperativo di garantire un esercizio unitario della tutela, che si esprime anche (e forse in primo luogo) nel prevedere percorsi effettivamente comparabili di accesso all’esercizio delle funzioni di restauratore, così da assicurare sul mercato «una adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici»(Codice cit., art. 182, comma 1). La bozza di decreto che è pervenuta all’esame della Conferenza non ha rispettato assolutamente queste esigenze della tutela e soltanto grazie ad un intenso lavoro delle Regioni, egregiamente pilotato dalla Regione Toscana, la maggior parte dei difetti della norma è stato emendato nel testo approvato il 13 febbraio 2019 in Conferenza unificata. Purtroppo tra i residui problemi irrisolti si annidano proprio alcuni di quelli che stanno trasformando la sanatoria in normalità, come il fatto che, pur esistendo dal 2011 uno specifico corso di laurea (LMR/02) per diventare restauratori ed essendo questo limite temporale chiaramente definito nella norma da cui discende, si ammettono alle prove abilitanti soggetti che dopo quella data hanno deciso di intraprendere percorsi diversi . Così facendo lo Stato non tiene conto adeguatamente né delle esigenze prioritarie della tutela né della necessità di un mercato del lavoro ben regolato, nel quale cioè a parità di esigenze conservative del patrimonio – sotto il profilo dell’ adeguatezza e qualità degli interventi) corrispondano pari opportunità, per i professionisti della conservazione, di dimostrare in modo non ambiguo la propria effettiva «competenza professionale nell’ambito del restauro», quali che siano stati i percorsi di accesso alle prove abilitanti che sono, appunto, oggetto della bozza di decreto sulla quale, da ultimo, la Conferenza ha peraltro espresso intesa il 13 febbraio scorso. Si vorrebbe dunque poter segnalare al Consiglio di Stato, che a brevissimo termine esaminerà il decreto interministeriale MIUR-MiBAC, quali sono i punti critici tuttora irrisolti. È infatti impensabile che una norma transitoria del Codice BCP venga applicata con un atto amministrativo (il decreto in questione), che, pur con tutte le importanti migliorie apportate nel confronto sviluppatosi in Conferenza Stato Regioni, determini un indebolimento sostanziale della norma ordinaria soprattutto in riferimento all’appropriato corso di laurea ammissibile dopo il 2011.
I punti critici irrisolti
Le criticità di ordine sostanziale sono principalmente due, riscontrabili tra i requisiti di ammissione dei candidati in possesso di laurea affine, ove non viene specificatamente definito un terminepost quem oltre il quale il titolo acquisito non può essere valutabile e i requisiti per la composizione della Commissione, cui deve essere richiesta la compresenza del possesso della qualifica di restauratore di beni culturali, il possesso di diploma di laurea o titolo equiparato e l’esperienza professionale certificata in misura sufficiente in modo che non lasci nel vago l’individuazione di un requisito importantissimo come nel caso di specie. A tal fine andrebbero dunque individuate figure che raccolgano tutti i tre importantissimi requisiti a garanzia di un’efficace e pertinente valutazione delle competenze del candidato.
Le ripercussioni nella professione e nella tutela del patrimonio
Il danno sarà di enorme portata, poiché non investe solo i criteri di qualità legati alla professione del Restauratore, rischiando peraltro di vanificare il senso stesso della formazione impartita dalle Istituzioni Formative, ma si tradurrà nell’arrivo sul mercato di diverse migliaia di operatori non adeguatamente qualificati, abilitati a mettere le mani sul patrimonio tutelato della nazione che è anche custode di ben 54 siti patrimonio dell’umanità più altri 40 siti candidati. Una responsabilità dello Stato enorme! L’effetto di risonanza rischia di essere inoltre che l’introduzione di un esame abilitante per sanatoria diventi il futuro criterio adottato per l’esercizio di qualsiasi professione per la quale peraltro la legge richieda un investimento formativo specialistico riconosciuto dal possesso di un titolo di studio. Chi s’immagina, in futuro, che ad operarla al cuore potrà essere un infermiere che ha acquisito esperienza osservando ed aiutando il cardiochirurgo in sala operatoria?
È bene a questo punto specificare che i requisiti di esperienza professionale normati dallo stesso articolo 182 del Codice che vengono richiesti per ottenere la qualifica di Restauratore nei commi 1-ter, 1-quater e 1-sexies in seno alla sanatoria, hanno determinato per il candidato che aspira al riconoscimento di restauratore la capacità di acquisire la qualifica in uno o più dei dodici settori in cui essa viene riconosciuta, solo ed esclusivamente una tantume solo nei settori cui la formazione specialistica si è svolta (in alcuni casi anche uno solo), oppure l’attività professionale certificata per il periodo previsto dalla norma. Paradossalmente, non è infatti prevista dalla normativa alcuna possibilità per il restauratore correttamente formato di accedere all’acquisizione di ulteriori settori professionali oltre quelli attribuiti in sanatoria, al momento di compilazione del format del bando. Eppure per il comma che disciplina l’esame di stato per i collaboratori restauratori è prevista la possibilità di acquisire non solo la qualifica di restauratore, al pari di chi ha investito diversi anni nella formazione specialistica direttamente abilitante, ottenuta grazie ad un complesso percorso di studi articolato tra materie teoriche e pratica di cantiere con doppio esame d’ingresso e conclusivo, ma anche l’abilitazione per più di un settore (il DM in esame ne prevede fino a due), attraverso la semplice discussione di una prova prevista da questa insana norma.
Si rappresenta così una circostanza nella quale si opera una disparità di trattamento in seno allo stesso articolo tra le diverse figure oggetto della sanatoria, restauratori e collaboratori restauratori; e ciò ai danni dei primi, a cui, in sintesi, viene interdetta l’abilitazione successiva per ulteriori settori di qualificazione dopo la pubblicazione in elenco (avvenuta il 28 dicembre 2018) attraverso un eventuale esame di stato, il quale, invece, è previsto per i collaboratori riguardo, potenzialmente, a tutti e dodici i settori. Essi inoltre, si badi bene, possono conseguire tali abilitazioni in assenza della documentazione richiesta ai restauratori, ossia un periodo di lavoro certificato come congruo con il numero di anni stabiliti dalla norma; e ciò, comunque, unicamente attraverso una prova abilitante!
I veri beneficiari della sanatoria
Sembrerebbe che a beneficiare di questa sanatoria voluta dalla norma transitoria siano solo coloro che hanno acquisito la qualifica di collaboratori. Ma attenzione, non può essere imputabile a questa categoria di lavoratori la responsabilità del malessere in cui la nostra professione versa. Molti di loro hanno il merito di aver accresciuto il potenziale delle imprese di restauratori con cui hanno collaborato, permettendo di soddisfare le richieste della committenza nei termini di tempistica e di risultati. Il merito di un buon risultato, laddove condiviso, è congiuntamente attribuibile al restauratore e ai suoi collaboratori. Così come un’orchestra suona all’unisono se guidata dal suo direttore. Non è loro la colpa se lo Stato, dopo aver normato con il DPR n. 1517 del 16 settembre 1955 il Regolamento per l’Istituzione del primo Corso di Restauro ICR – in cui delinea come unica strada per svolgere questa professione (fino al decreto MiUR del 2011 che istituisce la classe di laurea magistrale LMR/02), quella del possesso del diploma da esso rilasciato (successivamente poi anche dall’ICPAL e dall’OPD) al termine di un percorso di studi obbligatorio e si è poi dimenticato di questa norma, permettendo potenzialmente a chiunque di lavorare su beni tutelati; né è colpa dei poco più di un migliaio di titolati voler difendere il proprio investimento formativo, ottenuto a costo di non pochi sacrifici, essendo garantito solo alle dieci persone l’anno che superavano allora (e tuttora) le difficili prove selettive, nelle uniche tre scuole presenti a suo tempo nel territorio ed oggi nelle Università e Istituzioni Formative accreditate. L’unica domanda da farsi è: perché è accaduto questo? Perché la legge indicava una strada per esercitare la professione, così selettiva da costringere migliaia di persone a cercare percorsi alternativi? Perché la selettività richiesta nella formazione non è stata applicata anche nell’esercizio della professione? Perché a distanza di sessant’anni si è normata una sanatoria (evidentemente necessaria), che invece di prevedere con incentivi dello Stato una integrazione nella formazione di tutte le 18.000 persone che oggi sono divise nei due elenchi – ma potenzialmente domani confluiranno nell’unico elenco Restauratori – per dar loro la possibilità di raggiungere il livello qualitativo della formazione impartita dalle SAF e Università e a cui rilasciare mediante scrutinio un attestato sanante, invece di seppellire definitivamente il progetto brandiano e tutti quelli che ne discendono?
Le prospettive future
Il deterioramento progressivo della tutela è ormai fenomeno di lungo corso e assai complesso, con risvolti assolutamente inimmaginabili, di cui il picconamento insistito sulla qualificazione dei processi di conservazione risulta paradossalmente parallelo proprio agli avanzamenti conseguiti invece nella ricerca, nella messa a punto di metodologie e di soluzioni tecniche davvero di avanguardia nel nostro Paese. L’attacco è stato sferrato su troppi fronti per dirne ora compiutamente; volendo, se ne potrà discutere in altra sede. Voglio solo ricordare la cosiddetta semplificazione della tutela paesaggistica e la nuova normativa sulle conferenze di servizio; chi ha orecchie, intenda. Ma colpire la qualificazione degli operatori della conservazione dei beni culturali in Italia è la più luciferina delle tecniche e mi sembra che possa solo rispondere all’esigenza di abbattere ulteriormente i prezzi delle retribuzioni nell’edilizia. I lavoratori dei beni culturali nel mercato privato saranno, a tutti i livelli, quelli che per primi ci rimetteranno di persona. Forse molti di loro non lo hanno capito. Il nostro mercato del restauro sarà definitivamente prono alle peggiori incursioni dall’estero. In questo 2019 sta finendo una storia, che ha avuto momenti anche gloriosi, iniziata nel 1939 con la fondazione dell’Istituto Centrale del Restauro e con le leggi di tutela 1089 e 1497. Ma a quanti Italiani ciò può interessare oggi? Chi ama il patrimonio culturale sta pensando magari al cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.
Rimane la speranza che i successi ottenuti con le modifiche importanti, difese particolarmente dalla Regione Toscana negli incontri della conferenza Stato-Regioni, permangano vaglio del Consiglio di Stato ed il testo del decreto sia coerente con la ratio normativa e con il quadro ordinamentale, anche se permane la necessità di una modifica a monte della norma escamotagedi riferimento da cui origina l’attuale vicenda, che, così come disciplinata, prevede una disparità di trattamento oltremodo inaccettabile fra Restauratori e Collaboratori restauratori, che solleva inoltre non poche perplessità circa la sua conformità costituzionale, specificatamente a riguardo dell’articolo 3 della Costituzione, in cui ai cittadini viene riconosciuta “pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. I referenti MiUR e MiBAC che hanno rappresentato lo Stato alla Conferenza Unificata, avranno capito la grande responsabilità di cui sono stati investiti? Perché il decreto che discende da questa norma genererà un effetto detonatore enorme, se, ad avallarlo pur con tutte le sue criticità, sono stati proprio i due ministeri preposti alla formazione ed alla tutela del patrimonio. C’è una speranza per riuscire ad impedire questo suicidio ottenendo un’abrogazione della norma ? Ci sono i mezzi per impedire un danno che non solo oggi investe il restauro italiano spazzando via una tradizione storica di eccellenza di portata mondiale, ma che diventa un precedente applicabile in ogni altro settore professionale, ove per esercitare la professione venga richiesta una formazione specifica se, per via analogica, si potrà accedere all’abilitazione attraverso prove abilitanti? Quale fiducia si può dare ad uno Stato che chiede al cittadino anni investiti nello studio al fine di esercitare la professione cui aspira, se contemporaneamente permette ad altri cittadini di svolgerla senza alcun investimento formativo? Quale fiducia può dare un ragazzo che inizia la propria carriera universitaria alla stessa istituzione formativa che oggi, con questo decreto, non protegge i propri laureati? Ci si può lamentare poi se i nostri giovani non hanno più ideali? E noi, madri e padri, come possiamo illudere i nostri figli dicendo che il proprio futuro se lo costruiscono sui banchi di scuola? Qualcuno nelle sedi opportune di Governo deve esprimere la preoccupazione su questo annunciato crollo di credibilità delle stesse istituzioni formative, oltre che sul definitivo sotterramento del principio di meritocrazia, della cultura come fondamento di ogni sviluppo, della credibilità a livello internazionale e nazionale. La ricaduta di questo decreto avrà dunque conseguenze potenzialmente molto pericolose sul patrimonio culturale e l’istruzione nel nostro paese, in netto contrasto con i principi voluti dall’articolo 9 della Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Chi ha prodotto quella norma settant’anni fa certo non avrebbe potuto prevedere le conseguenze che si sarebbero prodotte sull’Italia intera e sugli italiani tutti per il fatto di non averla capita.
Pietro Petraroia e Nanni Molè
Foto di copertina – Bologna, il restauro della Fontana del Nettuno del Giambologna. Cantiere I.S.C.R 2017