L’AUTUNNO NERO DEGLI APPALTI – RSF Italia è con FINCO nella battaglia per salvaguardia del Patrimonio culturale italiano

10 Nov 2021 | Sotto News | Scritto da | 0 commenti
Il 21 ottobre u.s. FINCO Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, è stata audita dalla Commissione ottava (Lavori Pubblici) del Senato sul Disegno di Legge AS 2330.
Di seguito brevissima sintesi dei vari temi trattati:

SUBAPPALTO

Grande preoccupazione per il subappalto libero per tutto ciò che non è lavorazione prevalente, compreso quello relativo alle lavorazioni superspecialistiche.
Grave altresì che non vi sia più nessun limite al ribasso massimo tra appaltatore e subappaltatore.
Queste modifiche sono state introdotte con l’art. 49 del DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021 e sono previste per tutti gli appalti, compresi quelli sottosoglia comunitaria.

L’Europa ha una idea di concorrenza che è ben lontana dalle decine di migliaia di imprese qualificate che operano nel nostro Paese che resteranno schiacciate economicamente da questa previsione che sostanzialmente mira a dare il massimo profitto all’impresa appaltatrice con categoria prevalente a discapito di imprese che hanno investito nella qualificazione tecnica e professionale.

Come affrontare la ripresa nazionale prevista nel PNRR con questi presupposti?

La ripresa sarà possibile solo per poche imprese a discapito delle molte atre più qualificate come quelle specialistiche e superspecialistiche. Non basta. Nel citato Decreto legge 77/01 si prevedono altri provvedimenti capestro per le imprese subappaltatrici come:

  • la responsabilità solidale del subappaltatore (che non ha nessuna possibilità di intervenire sull’attività dell’appaltatore, nemmeno per le parti del lavoro che direttamente lo riguardano ne ha rapporti diretti con la stazione appaltante);
  • spinta (immotivata) ad applicare a tutti i subappaltatori il contratto dell’appaltatore (che, nella stragrande maggioranza dei casi è quello edile) senza tenere conto delle specificità dei settori specialistici e superspecialistici.

CCNL – La tutela del lavoro non può e non deve passare dalla facoltà data alla Stazione Appaltante di scegliere il CCNL che l’impresa deve applicare, quanto piuttosto dall’applicazione di contratti settoriali specifici.
Questo provvedimento lede l’autonomia e la libertà dell’impresa per contro non è una tipologia di contratto che garantisce una maggiore tutela e sicurezza sul lavoro, ed il contratto edile non è sinonimo di sicurezza e tutela, piuttosto queste derivano dalla cultura di impresa, dalla sua stabilità, solidità e dalla qualità di tutti i componenti dell’impresa stessa.
Allora non si tratta solo, e soprattutto, di agire sul versante contratti: per aumentare realmente la sicurezza in cantiere occorre innalzare la qualificazione delle imprese e delle Stazioni Appaltanti.

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Per mantenere elevate le qualità delle imprese in particolare quelle specialistiche e superspecialistiche è indispensabile garantire una qualificazione specifica in termini di personale, attrezzature e lavori effettivamente svolti escludendo in maniera assoluta che le imprese possano qualificarsi con i lavori effettuati dai propri subappaltatori

BENI CULTURALI

Condiviso il frequente richiamo alla specificità dei Beni Culturali, ma questi dovrebbero rientrare in una regolazione appalti autonoma, inserita nel Codice dei Beni Culturali e coerente con questo. Le peculiarità della norma in questo settore vengono costantemente disattese, vanificando ogni tentativo di dare valore al settore, in particolare rispetto agli attuali articoli 147 e 148.

  • Totale mancanza della distinzione degli appalti in OS2A sempre accorpati alla OG2;
  • Mancanza delle indagini scientifiche preliminari nella progettazione;
  • Diniego della possibilità di progettazione del restauratore e archeologo – osteggiata dalle professioni ordinistiche;
  • Mancanza della scheda tecnica;
  • Mancanza del direttore operativo restauratore o archeologo nella direzione tecnica;
  • Difficoltà di inserire gli interventi sui Beni Culturali tutelati nelle previsioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) che sono pensati per contesti completamente diversi.
    carenze nella preparazione di RUP e Stazioni Appaltanti la cui qualificazione sarebbe estremamente necessaria ma non si è mai realizzata.

La preoccupazione è che i cambiamenti delle regole non vadano nella direzione giusta e che portino invece al depauperamento del settore appalti e delle imprese superspecialistiche piuttosto che verso un sostegno alla auspicata ripresa.

Nel settore Beni Culturali grava un altro documento licenziato dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici:

LINEE GUIDA PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICHE DEL PNRR DEL MIMS

In sintesi le Linee Guida licenziate dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici, escludono i professionisti restauratori ed archeologi dalla possibilità di progettare opere connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

dove a pag 28 viene riportato:

Salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii., e di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del medesimo D.P.R. n. 380/2001…..”

Comma 2 ……..relazione inerente le indagini e le prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera h) del D.P.R.n.380/2001*, sulla base della normativa vigente, …….”

*il rimando è errato, ma nello stesso D.P.R. n. 380/2001 l’art. 64 comma 3 precisa: L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali°*.

°*archeologi e restauratori non fanno riferimento ad alcun albo professionale

 

Carla Tomasi

Presidente FINCO – Vice Presidente Restauratori Senza Frontiere -Italia


Foto di copertina: Il Cortile di Palazzo Dragonetti a L’Aquila durante gli interventi di restauro eseguiti nel 2018

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