REGOLAMENTO ASSOCIATIVO GENERALE
Premessa
L’operatore tecnico e il restauratore di RSF è tenuto alla conoscenza degli articoli del presente Codice Deontologico, l’ignoranza dei medesimi non lo esime dalle sue responsabilità. Il Codice Deontologico dell’operatore tecnico e del restauratore di RSF non stabilisce un manuale tecnico del lecito, ma identifica una condizione condivisa di discernimento etico della professione perché nella pratica si realizzino le condizioni di un continuo progresso proiettato verso il bene dell’opera d’arte e la promozione della cultura e della conservazione. L’autonomia professionale, dell’operatore tecnico e del restauratore di RSF, lo rende responsabile della scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Inoltre L’operatore tecnico e il restauratore di RSF si impegna a divulgare le regole del Codice Deontologico Professionale a vantaggio proprio e dei colleghi
A tutti i professionisti, e quindi è richiesto uno sforzo di coordinamento affinché l’interscambio tecnico-scientifico-formativo e la condivisione nel sostegno metodologico applicativo possa un impegno per la conservazione del bene culturale .La qualità globale non è raggiunta dalle singole responsabilità, ma dalla collettiva e coordinata responsabilità. La professionalità dello L’operatore tecnico e il restauratore di RSF è indirizzata al bene dell’umanità attraverso la conservazione del patrimonio culturale nell’obiettivo di soddisfare alla richiesta del rispetto della dignità, della persona umana;
Art.
Scopo dell’Associazione è quello stabilito dallo Statuto.
Art.
L’Associato è tenuto a contribuire alla realizzazione del programma di lavoro.
Art.
Possono diventare Associati ordinari dell’Associazione persone di ambo i sessi di età non inferiore ai 18 anni.
Art.
Possono essere nominati “Associati Onorari” da parte del Consiglio Direttivo, coloro i quali si siano resi particolarmente meritevoli verso l’Associazione.
Art.
Per iscriversi dell’Associazione deve essere compilata la apposita scheda , redatta secondo il format sul sito web www.restauratorisenzafrontiere.com versando la quota associativa.
Art.
Ogni Associato è tenuto ad assumere un comportamento irreprensibile per il buon nome e l’immagine dell’Associazione. E’ diritto-dovere di ogni Associato partecipare alla vita ed alle attività dell’Associazione.
Art.
L’Associato che per particolari e gravi motivi di carattere duraturo ritenga di non poter partecipare attivamente può chiedere al Consiglio Direttivo di essere posto in aspettativa per un periodo non superiore all’anno. L’Associato in aspettativa perde il Diritto di voto, non può candidarsi a cariche, né può essere designato come Presidente.
Art.
Si decade dalla qualità di Associato se:
a) non si adempie al pagamento della quota associativa;
b) non ci si applica attivamente per la realizzazione del programma;
c) se si rinuncia formalmente all’adesione dell’Associazione;
d) se si risulta condannati
e) se opera contro lo Statuto;
f) se si lede in qualsivoglia maniera e/o modalità il prestigio ed il buon nome dell’Associazione.
Art.
L’Associato che osserva una condotta disdicevole al buon nome dell’Associazione e/o compie atti di disturbo e/o di ostacolo all’attività socio-culturale verrà escluso dall’Associazione irrevocabilmente.
Art.
Gli organi sociali sono:
1) L’Assemblea dell’Associazione;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Vice Presidente;
5) Il Segretario;
6) Il tesoriere
6) Collegio dei Probiviri.
Art.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, unitamente a tutti gli Associati, promuove la stessa verso Enti pubblici e privati, Ordini Professionali, Istituti Universitari ed ogni altro soggetto di rilievo in linea con le finalità dettate dallo Statuto.
Art.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’attività dell’Associazione.
Determina l’eventuale misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nella programmazione annuale. Promuove indagini, ricerche ed azioni di interesse collettivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ………. membri di cui fanno parte di diritto i soci fondatori, è l’organo decisionale permanente dell’associazione per l’attuazione della volontà dell’assemblea degli iscritti.
Art.
Alle votazioni, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Si decade dal Consiglio Direttivo:
1) comportamento disdicevole;
2) dimissioni volontarie;
3) inadempimento ai propri compiti o incarichi ricevuti;
4) art. 8 di questo regolamento.
Art.
Possibilità di creare Commissioni “ad hoc”. Sono dirette da un Coordinatore nominato dal Presidente.
Sono stabilite nel numero e nelle funzioni all’inizio di ogni anno sociale entro e non oltre il 31 gennaio.
Art.
Ogni 5 anni c’è l’elezione per un eventuale nuovo Consiglio Direttivo Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.
Art.
Le eleggibilità richiedono i seguenti requisiti:
a) Socio da almeno 3 anni;
b) nessuna condanna penale.
Art.
Il Fondo Sociale è costituito dalle quote sociali ordinarie versate dagli Associati, nonché da eventuali contributi ordinari e straordinari di natura pubblica o privata.
Art.
L’Associazione può collegarsi e collaborare con altre Associazioni, gruppi, Onlus e simili che siano affini al proprio Statuto. Può partecipare ad eventuali Comitati di Coordinamento. Può sviluppare scambi culturali e contrarre dei gemellaggi.
Art.
Modifiche al presente Regolamento Interno possono essere proposte:
a) dal Presidente;
b) da almeno la metà dei Membri del Consiglio Direttivo;
c) dall’Assemblea dei Soci.
Art.
Per il raggiungimento delle finalità sociali, l’Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può istituire uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove lo ritenga strategico.
Art.
L’Associazione potrà organizzare e/o partecipare ad Eventi, Forum, workshop, Convegni, Corsi di Formazione, rassegne audio-visive, manifestazioni politiche, culturali, folcloristiche, animaliste, sportive nonché promuove e realizzare studi, ricerche e pubblicazioni – anche on line – secondo le finalità dello Statuto.
Art.
L’Associazione pone particolare attenzione allo sviluppo delle comunicazioni al fine di farsi conoscere ed apprezzare nei settori di interesse.
Art.
Il pagamento della quota associativa, salvo comunicazione scritta di disdetta 3 mesi prima della scadenza, si rinnova automaticamente.
Art.
L’Associazione può pubblicare o inviare agli Associati, una o più circolari interne, sulle quali siano riportati in sintesi i verbali delle riunioni, piani di lavoro, direttive, comunicazioni, informazioni e simili.
Art.
Ogni Associato è tenuto ad un comportamento corretto e virtuoso, nel rispetto pieno dei regolamenti e delle Leggi vigenti e non creare nessun problema di ordine pubblico. L’Associazione non si ritiene responsabile in alcun modo di quegli Associati che prendessero iniziative personali senza il consenso scritto del Consiglio Direttivo.
Art.
Tutti gli Associati che non rispetteranno lo Statuto, il Regolamento Interno dell’Associazione e che non terranno un comportamento corretto, civile e rispettoso alle norme civili vigenti ed espresse nella Costituzione Italiana, saranno immediatamente ed irrevocabilmente espulsi dall’Associazione
Art.
Il Socio Fondatore firmatario dell’Atto Costitutivo rimane Membro Permanete del C.T.S
Art.28
Qualora non si abbiano obbiezioni da porre alle comunicazioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere espresse entro e non oltre i dieci giorni dall’invio della stessa, il Consiglio Direttivo procederà per la legge del Silenzio Assenso
Art.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell’associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Etico, potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, censura, sospensione espulsione. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa, entro dieci giorni dalla formale comunicazione della contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equivalente.
Art.
Il Consiglio Direttivo attua le decisioni del Comitato Etico relative alle questioni disciplinari che comportano l’esclusione. Il Comitato Etico compone le controversie insorte e, a tal fine, acquisisce tutte le informazioni necessarie, convoca le parti interessate, ricerca le possibili soluzioni atte a dirimere le controversie ed emette un giudizio inappellabile, attuato a cura del Consiglio Direttivo.
ART. – Incarichi
Il Consiglio direttivo conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri, ove fosse necessario;
Detti incarichi vengono conferiti dal Consiglio ai Consiglieri con votazione a
scrutinio segreto in quanto trattasi di designazione di persone.
ART. – Facebook e sito Web realizzazione e gestione di mezzi telematici per lo scambio veloce di informazioni verso e tra i Soci
Il Consiglio direttivo nomina un coordinatore, responsabile di una pagina facebook, organo per ora ufficiale di RSF e del sito Web destinato all’informazione e alla diffusione di notizie e ne cura la gestione e la pubblicazione. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni verso e tra i soci può essere utilizzato un sistema di posta elettronica. A tal fine il coordinatore, responsabile in accordo con il Consiglio Direttivo organizza un sito “internet” . Nel sito devono essere accessibili a tutti le notizie generali relative all’Associazione (fini associativi, statuto, regolamento, organi direttivi, calendario delle manifestazioni, elenco delle pubblicazioni, ecc.), mentre ai soli soci potrà essere consentito, mediante “password”, l’accesso alle notizie relative alla vita interna dell’Associazione (elenco degli iscritti, verbali del Consiglio Direttivo, scambio di notizie di interesse professionale e/o scientifico, comunicazioni aperte ai soci, ecc.).
L’invio di messaggi ed informazioni ai soci da parte degli organi direttivi dell’Associazione può essere effettuato anche via posta elettronica. A tal fine ciascun socio dovrà comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica. Anche l’invio di messaggi aperti a tutti i soci può essere effettuato via posta elettronica tramite il
sito “internet”. In questo caso il coordinatore del sito svolge le funzioni di moderatore d’intesa con il Presidente dell’Associazione.
ART. 3 – Iniziative culturali
Il Consiglio direttivo stimola e favorisce su piano nazionale tutte le iniziative necessarie a facilitare il progresso culturale del associazione
ART. 4 Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico:
– è responsabile dell’individuazione dei bisogni formativi dei soci;
– è responsabile dei contenuti scientifici delle attività di formazione e aggiornamento promosse dall’Associazione;
– è garante della soddisfazione delle esigenze di formazione e aggiornamento;
– è garante dei crediti formativi assegnati
vede al suo interno da un minimo di 20 a un massimo di 40 componenti e di esso fanno parte: il Presidente …….., che assume il ruolo di coordinatore, e personalità ed esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione tecnico scientifica relativa ai settori di interesse.
Il Comitato Scientifico dura in carica …… anni e i suoi componenti possono essere rinominati.
ART. 5 – Gruppi di lavoro
I Gruppi di Lavoro vengono costituiti per trattare specifiche tematiche o per assolvere compiti definiti. per particolari questioni che richiedono un’attivazione permanente di studio e di organizzazione, con iscritti all’associazione o esperti del settore coordinati da due a tre Consiglieri, con possibilità di nomina di altro/i membro/i in qualità di componente/i esperto/i esterno/i al Consiglio Direttivo. I Gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
La loro costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche su richiesta motivata di uno o più soci. Il Consiglio Direttivo nomina contestualmente un Coordinatore responsabile della conduzione del Gruppo di lavoro e della stesura dei documenti che saranno prodotti e ne fissa la scadenza temporale. Il Gruppo di Lavoro può essere aperto alla partecipazione di tutti i soci interessati oppure a numero chiuso. In questo secondo caso il Consiglio Direttivo nomina, oltre al Coordinatore, i componenti del gruppo. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene necessario, può assegnare al Gruppo di Lavoro un finanziamento, definendone contestualmente le modalità di erogazione. I gruppi di lavoro permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio Direttivo. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate non hanno funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione o organizzazione dell’Associazione e la loro attività si svolge esclusivamente sulle materie oggetto di un mandato specifico I gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente o su richiesta di almeno la metà dei componenti del C.D. La richiesta deve essere presentata per iscritto con e-mail almeno 7 giorni prima della data proposta per la riunione e deve contenere la specificazione delle motivazioni e dell’ordine del giorno. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono sempre partecipare il Presidente o il Vice- Presidente, e, su richiesta il Segretario, il Tesoriere o altro Consigliere.
Il Coordinatore deve relazionare regolarmente, almeno annualmente, sull’attività del Gruppo di Lavoro al Consiglio Direttivo. I documenti prodotti dai Gruppi di Lavoro diventano ufficiali solo a seguito di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Gruppo di Lavoro cessa di esistere una volta raggiunto il compito assegnato. Il Consiglio Direttivo, per giustificati motivi, in qualsiasi momento può dichiarare decaduto un Gruppo di Lavoro. Il Consiglio Direttivo può altresì sostituire in qualsiasi momento il Coordinatore e/o i componenti del gruppo. Possono essere costituiti Gruppi di Lavoro in comune con altre associazioni del settore. In tal caso le modalità di costituzione del gruppo verranno decise di volta in volta in accordo con le altre associazioni partecipanti.
ART. 6 – Gruppi Regionali
Il Consiglio Direttivo la costituzione, in almeno la metà delle regioni incluse le province Autonome, di Coordinatori Regionali. Un Gruppo Regionale è organicamente costituito quando la sua costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Fanno parte di ciascun Gruppo i soci che svolgono la loro attività nelle regioni corrispondenti. Un socio può far parte di un unico Gruppo (quello della regione in cui svolge l’attività preminente). Sono organi del Gruppo: un Coordinatore e da un minimo di 10 iscritti
Il Coordinatore e i componenti del Comitato Direttivo sono eletti dal Comitato Direttivo nel rispetto del principio generale della garanzia di rappresentanza di ogni regione, nell’ambito dei soci facenti parte del Gruppo. Durano in carica un anno e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Le cariche non sono compatibili con le cariche nazionali. L’elezione avviene, in modo separato per il coordinatore e per i componenti del Comitato Direttivo, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. È ammessa una delega per ogni partecipante all’assemblea.
Il coordinatore di ciascun Gruppo Regionale può partecipare al Consiglio Direttivo
dell’Associazione su richiesta e per specifiche tematiche di interesse regionale, o su invito. Il Coordinatore deve convocare l’assemblea regionale per le nuove elezioni,
dandone comunicazione al Presidente dell’Associazione e ai soci del Gruppo almeno 15 giorni prima. Nell’eventualità di inottemperanza il Presidente dell’Associazione delibera l’indizione dell’assemblea per le elezioni, il Coordinatore viene rimosso e non può ripresentare una sua eventuale ricandidatura.
Sono compiti del Gruppo:
– stabilire i rapporti con gli enti i e con le autorità regionali, provinciali e locali per migliorare lo sviluppo professionale, scientifico e culturale dei soci in ambito regionale;
– risolvere problemi particolari a livello regionale;
– programmare iniziative di formazione e aggiornamento aderendo alla programmazione del Comitato Scientifico;
– mantenere uno stretto collegamento fra gli organi direttivi dell’Associazione ed i soci;
– effettuare un continuo e preciso aggiornamento sulla situazione conservativa dei beni culturali
A tal fine i Coordinatori regionali debbono:
– raccogliere dati sull’attività svolta dalle singole strutture della Regione e sulle risorse disponibil (personale, strumentazione, etc.);
– coordinare le attività culturali e scientifiche e lo sviluppo della nell’ambito
regionale, ponendo particolare attenzione affinché tutto avvenga in sintonia con quanto stabilito a livello nazionale;
– partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento con gli altri coordinatori regionali.L’Assemblea Regionale o Interregionale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno. Il Coordinatore è tenuto a convocare una Assemblea straordinaria su richiesta di almeno il 30% dei componenti del Gruppo o su richiesta del Consiglio Direttivo per specifiche tematiche. L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, da un membro del Comitato Direttivo all’uopo delegato.Il Coordinatore invia al Consiglio Direttivo dell’Associazione una relazione annuale sull’attività svolta dal Gruppo.
Il Comitato Direttivo del Gruppo deve aggiornare lo spazio web ad esso dedicato pubblicando i propri contatti, i verbali delle Assemblee, gli atti e/o le presentazioni dei corsi organizzati e ogni altra attività riguardi il Gruppo Regionale.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può destinare annualmente un fondo per il finanziamento dei Gruppi Regionali o Interregionali. L’Associazione non è responsabile di impegni economici presi dai Gruppi.
ART. 7 – Frequenza delle riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma ogni due mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti.
All’inizio di ogni anno viene proposto dal Presidente al Consiglio un calendario
di massima per le riunioni.
ART. 8 – Convocazioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni per e mail al indirizzo dei Consiglieri e con la specificazione dell’ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare con l’indicazione del giorno, del mese, dell’anno, dell’ora di inizio e conclusione e del luogo della riunione che di norma è la sede dell’Associazione
Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso minimo di quarantotto ore via e mail o telefonicamente . Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli iscritti, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.
ART. 9 – Sedute del Consiglio Direttivo
Il Presidente apre e chiude le sedute del Consiglio, concede la facoltà di parlare,dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne comunica il risultato. Il Presidente introduce la discussione su ciascun argomento e contingenta il consentito alla discussione. Ciascun consigliere ha diritto, per una sola volta, su ciascun argomento, di esprimere il proprio pensiero ed in ragione della quantità di tempo contingentata per ciascun argomento. Ha diritto di non essere interrotto salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento. Il Presidente compone la lista dei Consiglieri iscritti a parlare. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Non sono computate le astensioni. Nelle votazioni palesi il Presidente esprime il proprio intendimento per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale il suo voto. In materia disciplinare prevale, a parità di voti, l’opinione più favorevole all’iscritto sottoposto a procedimento. Nelle votazioni a scrutinio segreto non sono computate le schede nulle e quelle bianche.
Art. 6 Situazioni di emergenza
Il contesto sociale in cui L’operatore tecnico e il restauratore di RSF
opera può presentare situazioni di emergenza in cui si richiede il suo
intervento specialistico. L’attenzione del professionista inoltre deve
rivolgersi anche alla tempestività di intervento nelle condizioni di
preallarme.
Quindi lo L’operatore tecnico e il restauratore di RSF deve:
a) rendersi disponibile alle Autorità competenti in ordine alla sua
specifica competenza scientifica;
b) indicare, secondo quanto gli compete, procedure e mezzi per
assicurare interventi idonei sia nei metodi che nei tempi secondo la
gravità e l’urgenza della circostanza;
c) prestare la propria opera in caso di pericolo immediato.
Lo è L’operatore tecnico e il restauratore di RSF coinvolto in prima linea
nell’applicazione di tecniche innovative, sperimentali e ancora in fase di
ricerca. La sua specifica
competenza sull’utilizzo delle metodologie e tecnologie applicate
rendono lo diretto
responsabile del consenso all’introduzione di metodiche innovative per il
quale si dovrà fare riferimento al giudizio e alle deliberazioni dei comitati
di etica.
Lo “specialista in fisica medica” deve contribuire all’informazione del
paziente sul carattere sperimentale della diagnosi o terapia/trattamento
in ogni caso di sperimentazione con mezzi di contrasto, con
radiofarmaci, con terapie radianti e tecnologiche.
La sua responsabilità ha i seguenti campi di azione:
a) il caso di somministrazioni di agenti potenzialmente dannosi a
scopo di ricerca: lo “specialista in fisica medica” deve
– verificare attentamente e con coscienza tutti gli atti relativi alla
ricerca in corso,
– verificarne la correttezza formale e sostanziale,
– condividerne gli scopi,
– verificarne la plausibilità in relazione ai soggetti in studio,
– elaborare insieme agli altri professionisti una relazione rischi
benefici relativamente alla sperimentazione da approvare,
– consigliare tutele pratiche ed i metodi per ridurre la dose da
somministrare al minimo valore possibile (somministrare la minima dose
possibile);
b) il caso in cui il proprio Centro/Azienda non sia in possesso della
tecnica innovativa richiesta: lo “specialista in fisica medica” deve
– discutere e valutare con gli altri professionisti competenti
l’opportunità di indirizzare il paziente ad altri Centri che ne dispongono e
coordinarsi con i medesimi informandoli degli scopi della ricerca.
Didattica
L’Associazione attiva una serie di corsi e seminari per dibattere problemi scientifici ed aggiornare i Soci su argomenti di interesse scientifico e professionale.
I corsi sono diretti da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico dell’Associazione.
Il Direttore dura in carica per due anni e può essere rinominato.
Il finanziamento dei corsi viene assicurato da contributi finalizzati da parte di Enti Pubblici e soggetti privati e dalle quote di iscrizione alle manifestazioni in programma. In casi assolutamente eccezionali possono essere decisi dal Consiglio Direttivo dell’Associazione finanziamenti diretti Direttore e il Comitato Scientifico:
– definiscono il programma annuale delle attività didattica;
– nominano i coordinatori scientifici ed organizzativi delle singole manifestazioni previste dal programma;
– curano l’eventuale pubblicazione dei contributi didattici e scientifici delle manifestazioni organizzate.
Il Direttore:
– presenta al Consiglio Direttivo dell’Associazione il programma delle attività didattica, con il
relativo bilancio preventivo di finanziamento, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno;
– propone al Consiglio Direttivo dell’Associazione eventuali varianti e/o aggiunte al programma approvato;
– predispone e sottopone al Consiglio Direttivo dell’Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo della Scuola per la sua approvazione;
– cura la gestione dei fondi;
– segue l’organizzazione dei corsi e controlla l’operato dei coordinatori scientifici e organizzativi delle singole manifestazioni.
La sede della Scuola è stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Periodico di formazione, informazione e aggiornamento per i Soci
L’Associazione cura la pubblicazione di un Periodico di formazione, informazione e aggiornamento
per i Soci.
Sul Periodico dovranno essere pubblicate le informazioni relative alla vita dell’Associazione e tutto quanto possa essere di utilità al suo sviluppo culturale, scientifico e professionale. Potranno anche essere pubblicati contributi tecnici e scientifici di interesse pratico.
II Consiglio Direttivo dell’Associazione nomina il Direttore responsabile del Periodico. Il Direttore dura in carica per due anni e può essere rinominato. Il Direttore è coadiuvato nella sua attività da un Comitato di Redazione, costituito da un minimo di quattro membri fino a un massimo di dodici, nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, su proposta del Direttore stesso. Il Consiglio Direttivo stabilisce la periodicità di pubblicazione del Periodico e ne individua la casa editrice. Il Periodico è di norma finanziato dai contributi dei soggetti che intendono pubblicare avvisi economici sullo stesso. Solo in casi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà destinare un finanziamento dedicato alla pubblicazione del Periodico.
Collane monografiche
L’Associazione cura la pubblicazione di collane monografiche su argomenti di interesse nel campo Del restauro e della conservazione . A tal fine il Consiglio Direttivo nomina, per ciascuna monografia o gruppo omogeneo di monografie, uno o più Editori, responsabili scientifici e organizzativi della pubblicazione e individua la casa editrice. Prima della pubblicazione il testo definitivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Il finanziamento delle pubblicazioni dovrà essere coperto da contributi finalizzati da parte di Enti Pubblici e/o soggetti privati e dall’eventuale pagamento alla casa editrice di un prezzo da parte dei soci o di altri soggetti interessati ad acquisire le suddette monografie. In quest’ultimo caso il prezzo può essere differenziato a seconda che l’acquirente sia o non sia socio. Fra le monografie in questione possono rientrare gli atti del congresso nazionale o di altri convegni
e manifestazioni scientifiche organizzate dall’Associazione. In tal caso il finanziamento della pubblicazione può essere coperto in toto o in parte con i fondi delle relative manifestazioni tecnico scientifiche.
Rapporti istituzionali con altre Associazioni, Enti o Istituti Nazionali e Internazionali
I rapporti istituzionali con altre Associazioni, Enti o Istituti Nazionali e Internazionali sono tenuti dal Presidente dell’Associazione o da soci delegati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti dell’Associazione in seno alle Associazioni Internazionali .
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità con cui tenere i rapporti di collaborazione con le singole associazioni che operano in settori di interesse per il restauro e la conservazione Singoli soci non possono intraprendere rapporti istituzionali con altre Associazioni Scientifiche o Istituzioni che siano in contrasto con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Congressi e Convegni Nazionali
Ogni due anni si tiene il Convegno Nazionale dell’Associazione. Il Convegno è programmato dal Consiglio Direttivo, che decide la sede, le tematiche e provvede a nominare il Presidente del Convegno e un Comitato Scientifico. Il Presidente del Convegno ha la responsabilità economica e organizzativa del congresso. Il Comitato Scientifico ha la responsabilità scientifica del congresso. Il Presidente del s Convegno i può avvalere di un Comitato Organizzatore, la cui composizione è approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre programmare ed organizzare convegni straordinari o monotematici, corsi di aggiornamento o altre manifestazioni scientifiche. Nell’anno del Convegno Nazionale non possono essere organizzati altri Convegni a carattere generale; possono essere
organizzati convegni a carattere monotematico. Il Convegno Nazionale e i Convegni possono anche essere organizzati congiuntamente con altre Associazioni Scientifiche. In tal caso la sede, le tematiche e le nomine degli organismi congressuali sono decise congiuntamente con le altre associazioni interessate.
Incontri Regionali o Interregionali
I Gruppi Regionali possono organizzare, anche in associazione tra loro, nell’ambito
delle rispettive regioni, un Convegno annuale a carattere monotematico. Il Convegno deve essere organizzato in modo da non interferire con il Congresso Nazionale, nonché con i convegni, i corsi di aggiornamento e le altre manifestazioni scientifiche organizzate a livello nazionale.Dell’iniziativa deve essere informato tempestivamente il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
I Gruppi Regionali possono organizzare incontri, di durata di norma non superiore ad un giorno, per lo studio e/o la definizione di tematiche particolari, sia di tipo scientifico che professionale, nonché ai fini dell’aggiornamento aderendo alla programmazione del Comitato Scientifico.
Modalità per l’iscrizione dei Soci e per la determinazione e il pagamento delle quote sociali
Possono essere Soci Ordinari coloro che svolgono una qualificata attività scientifica e/o professionale nei campi di applicazione della ……………..nelle Università,
in Enti di Ricerca, in Enti Pubblici e Privati e nell’Industria, in quanto dipendenti e/o liberi professionisti, nonché gli iscritti alla Scuola di Specializzazione.
I Soci Ordinari devono …………. La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a persona di alto valore scientifico nel settore. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale. Le domande di iscrizione quale Socio Ordinario devono essere presentate per iscritto su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Le domande di iscrizione devono contenere informazioni sui titoli di studio posseduti e sull’attività scientifica, didattica e professionale svolta e devono essere controfirmate da un socio. L’ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno ¾ dei suoi membri e ratificata dall’Assemblea Generale in occasione della prima convocazione utile a maggioranza semplice dei presenti.
La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Possono essere stabilite quote sociali diverse in base all’età anagrafica dei Soci Ordinari e per i Soci Ordinari iscritti alle Scuola di Specializzazione.
I Soci Ordinari devono versare la quota sociale entro il 30 aprile di ciascun anno.
Le quote sociali sono personali e non trasferibili.
I Soci Ordinari non in regola con il pagamento della quota sociale non possono prendere parte alle attività dell’Associazione.
I Soci Ordinari, che non abbiano presentato per iscritto le proprie dimissioni entro la data del 30 settembre, sono comunque tenuti a versare la quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
VOLONTARIATO
Requisiti richiesti:
Avere compiuto il 18° anno d’età
Disponibilità ad offrire una parte del proprio tempo libero per lo svolgimento delle attività Associative, sia formative che operative
Avere l’idoneità psicofisica (possibile richiesta del certificato medico)
Si verificherà periodicamente il grado di operatività dei volontari con seguente valutazione dei supervisori. Tale giudizio esprimerà un indirizzo per la formazione personale e l’impiego operativo del volontario e non pregiudicherà l’operatività già raggiunta.
I i volontari diventeranno operativi se frequenteranno in 12 mesi almeno il 50 %?? dei corsi formativi interni che esterni e comprese le esercitazioni Interne ed extra associative.
Il socio inscritto come OPERATIVO deve garantire una buona e soddisfacente partecipazione nei servizi ed esercitazioni regolarmente indetti dalla associazione , in caso contrario verrà dichiarata la non operatività, e passato il termine di 6 mesi la esclusione d’ufficio dalla associazione con avviso scritto
I volontari ammessi saranno dotati di un tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e il gruppo sanguigno.
Resta inteso che detto tesserino non potrà in alcun modo sostituire i documenti di identità validi ai fini legali.
Vietato è l’utilizzo al di fuori delle attività associative o senza autorizzazione del C.D, o dal responsabile della missione di veicoli, attrezzature, spazi, tesserino, divisa, logo RSF, etc, per scopi puramente personali o non autorizzati; in caso contrario, con decisione del Consiglio, si potrà arrivare all’espulsione immediata dall’Associazione.
Al volontario OPERATIVO, , con decisione del Consiglio, sarà consegnato il vestiario D.P.I. con stemmi e step personali e il materiale che completa il corredo operativo.
Ogni volontario sarà responsabile dei propri indumenti e indosserà come prescritto.
In caso di dimissioni, il socio è obbligato a presentare apposita lettera, con firma in calce. Dovrà restituire tutto il vestiario D.P.I., che le attrezzature in buone condizioni (tenuto conto della normale usura); in caso contrario sarà addebitato al dimissionario il costo per rimpiazzare gli oggetti.
Resta inteso che il volontario è responsabile personalmente di ogni attrezzatura o oggetto che gli viene consegnato per l’espletamento del servizio.
In caso di smarrimento o danneggiamento per incuria, il volontario, solo dopo decisione del Consiglio, potrà anche dover rimborsare la cifra per ripristinare i beni smarriti o danneggiati.
Si ricorda l’obbligo della compilazione, delle schede di carico scarico merce e di ogni altra qualsiasi statistica approvata dal Consiglio.
Il socio dimissionario appena libero dal vincolo Associativo, dovrà rinunciare ad ogni diritto sul patrimonio sociale e/o su beni a lui appartenuti ma da lui ceduti volontariamente all’Associazione.
Il volontario dell’Associazione si dovrà attenere scrupolosamente alle disposizioni impartite dai Responsabili del Servizio durante lo svolgimento delle attività.
l’associazione interviene solo su incarico scritto con copia di autorizzazione e copia di permessi del Comune o della Prefettura dove serve.
Il socio operativo, in base alla propria disponibilità scelta, deve garantire la reperibilità alle chiamate, in caso di mancanza di contatto diretto telefonico deve garantire una risposta entro 6 ore successive .
Il socio, in ogni servizio, deve presentarsi con divisa completa in dotazione, appropriata alla stagione, (non sono ammessi capi improvvisati) comunque con contegno decoroso nel rispetto della divisa di associazione, e soprattutto a garanzia della visibilità e sicurezza.
Chiunque non si presenta in ordine al servizio sarà Esonerato
Il socio che liberamente si sottoscrive a un servizio, e che per propri motivi, all’ ultimo momento non può presenziare, ha l’obbligo di cercarsi il sostituto, salvo gravi motivi
I richiami vengono classificati:
1) Richiamo verbale.
2) Richiamo scritto
3) Proposta di espulsione con decisione del consiglio
Gli iscritti possono esprimere il loro pensiero e/o avanzare proposte e lamentele sulla vita associativa e operativa facendole pervenire al Consiglio sia in forma scritta che verbale.
consiglio direttivo in collaborazione con altre associazioni, o in piena autonomia, ha la facoltà di decidere eventuali azioni, servizi o esercitazioni da farsi.
Compiti del Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio ha il compito di dirigere la squadra a lui affidata, in particolare:
assicurarsi che le operazioni in cui la squadra è impegnata si svolgano in condizioni di sicurezza sia per gli operatori che per le persone intorno;
accertarsi che la squadra affidatagli (uomini e mezzi) mantenga il previsto standard d’efficienza;
far rispettare alla squadra sia i turni operativi che i turni di riposo disposti dal Centro Operativo
aggiornare il Centro Operativo sia con le esigenze operative sia con i progressi ottenuti;
vigilare affinché il comportamento del personale affidatogli, sia consono all’immagine dell’Associazione.
compilare alla fine delle attività il relativo foglio di servizio e le statistiche previste
Il Responsabile del Servizio per qualsiasi controversia risponderanno direttamente al Consiglio.
Doveri del volontario
Il socio dovrà aderire agli inviti, consultando personalmente il calendario associativo esposto, oppure attraverso le comunicazioni scritte o telefoniche;
Tutti dovranno collaborare a tenere un comportamento educato e decoroso
La Sede è un bene comune, tutti gli aderenti si comporteranno nel modo più civile possibile, rispettando tutti i divieti disposti e utilizzando gli ambienti per le sole attività sociali;
Il Socio che per qualsiasi motivo pensa di dover allontanarsi dalla vita associativa per un lungo periodo (superiore a tre mesi) ha l’obbligo di metterne a conoscenza il Presidente o il Consiglio Direttivo;
In caso di assenza superiore ai 12 mesi, e senza che il Consiglio Direttivo abbia espresso deroga, il volontario deve rassegnare le dimissioni, restituendo tutto il materiale in dotazione;
Il Socio dovrà assumere un corretto comportamento verso i propri colleghi ed estranei, sia in servizio che in sede associativa ;
Il Socio deve rispettare gli orari delle attività dall’inizio alla fine;
Se il Socio avrà lamentele da avanzare verso un qualsiasi membro dell’Associazione, dovrà farle pervenire, precisandone i motivi, al Presidente che le proporrà se opportuno anche al Consiglio Direttivo.
Il socio regolarmente inscritto alla associazione,in caso di calamità o emergenze gravi, deve mettersi immediatamente in contatto telefonico con uno dei componenti del consiglio direttivo, in attesa di istruzioni.
Qualora venga, per qualsiasi motivo, prelevato materiale di qualsiasi genere, il prelevante compilerà l’apposito Modulo di presa in carico che restituirà assieme al materiale ad attività finita.
Ogni socio deve impegnarsi a rispettare il calendario per la pulizia della sede, che verrà esposto di mese in mese.
Violazioni al presente regolamento, comportano sanzioni variabili dal richiamo scritto, alla sospensione; in casi estremi si potrà arrivare all’espulsione del Volontario con decorrenza immediata. Le sanzioni saranno decise dal Consiglio Direttivo e avranno insindacabili effetti.
Tutto quanto non menzionato nel regolamento si rifarà allo Statuto Associativo e al codice deontologico del Volontariato di Protezione Civile.
Codice Deontologico del Conservatore-Restauratore (A.R.I)
Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole che ogni conservatore-restauratore iscritto all’Associazione è tenuto ad osservare ed alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione.
La professione del Conservatore-Restauratore deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano e costituisce attività di pubblico interesse. Il Conservatore Restauratore è moralmente responsabile del proprio operato sia nei riguardi della committenza che della collettività e deve ricusare tutto ciò che sia contrario ai termini ed allo spirito del presente codice.
Chiunque eserciti tale professione in Italia, anche se cittadino di altro Stato deve impegnarsi a rispettare e a far rispettare la deontologia professionale.
L’infrazione, l’abuso, gli atti lesivi al decoro della professione, l’inadempienza in genere al Codice Etico costituiscono oggetto di sanzioni disciplinari che, a seconda della gravità, possono condurre alla radiazione dell’Associazione
Il presente codice è depositato presso l’Associazione Restauratori d’Italia, il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero del lavoro, il Ministero per l’Industria ed Artigianato e le Soprintendenze territoriali.
PRINCIPI GENERALI
Oggetto dell’attività Conservatore-Restauratore è di assicurare la conservazione e, quindi la trasmissione nel tempo dei beni culturali, ma anche di contribuirne alla valorizzazione, adoperandosi perché si vengano a costituire le condizioni di maggiore compatibilità tra il pubblico diritto alla fruizione e gli interventi per la loro tutela.
Gli interventi rivolti alla conservazione di un bene culturale devono essere eseguiti dal Conservatore-Restauratore nel rispetto complessivo dell’integrità materia e contestuale, intesa quale testimonianza del valore storico, artistico, estetico e tecnico che essa rappresenta.
Il Conservatore-Restauratore deve operare ai più alti livelli di professionalità, coordinando le conoscenze e le ricerche storiche- tecniche- scientifiche con il trattamento conservativo sul bene, indipendentemente dal giudizio, proprio o vigente, sul valore storico-artistico o di mercato.
Il Conservatore-Restauratore ha l’obbligo di documentare il proprio operato sul bene con particolare riferimento agli elementi che ne caratterizzano la conservazione.
In casi di emergenza, quali calamità naturali e non, il Conservatore-Restauratore deve offrire la propria opera al servizio delle Autorità competenti per mettere in salvo le opere ed effettuare degli interventi di urgenza.
Il Conservatore-Restauratore ha cura che siano rispettate le norme di tutela della salute propria e delle persone che operano nel settore.
Il Conservatore-Restauratore è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall’A.R.I. in merito alle tariffe professionali.
OBBLIGHI VERSO IL BENE CULTURALE
La responsabilità morale della cura di un bene culturale appartengono in uguale misura al proprietario ed al Conservatore-Restauratore.
Anche se l’intervento su un bene ha un’estensione parziale o un carattere provvisorio, la qualità dell’applicazione e del trattamento da parte del Conservatore-Restauratore non deve essere meno qualificata.
Il Conservatore-Restauratore non accetta di intervenire su un bene se le caratteristiche del lavoro non rientrano nell’ambito delle sue competenze o capacità fatta eccezione per i casi di cui all’art.10.
La prevenzione deve essere considerata dal Conservatore-Restauratore prioritaria ad ogni altra forma di intervento. Per questo cercherà di intervenire sulle condizioni di immagazzinamento, esposizione, uso, movimentazione e manutenzione del bene.
Prima di qualsiasi intervento il Conservatore-Restauratore sottoporrà il bene culturale ad un accurato esame per accertarne la tecnica di esecuzione, riconoscerne i materiali costituenti e verificarne lo stato di conservazione al fine di valutare meglio il tipo di trattamento cui sottoporlo. A tale scopo, avvalendosi delle ricerche storiche e di eventuali indagini diagnostiche, formulerà il progetto di intervento operando, con atteggiamento critico ed interdisciplinare, la sintesi e l’elaborazione dei dati acquisiti.
Prima di effettuare indagini che comportino dei rischi per il bene o asportazione di materia è opportuno che il Conservatore-Restauratore ne valuti l’effettiva necessità, ferma restando l’autorizzazione da parte del committente. Quando si prelevino campioni di materia si dovrebbero annotare quanti più dati possibili relativi a questa operazione e gli stessi campioni ancora esistenti dopo l’esame, dovrebbero essere conservati come facenti parte della documentazione.
Il Conservatore-Restauratore non interviene sul bene in misura maggiore di quanto sia necessario, così come non ometterà intenzionalmente di raccomandare o eseguire un trattamento essenziale alla conservazione. L’aggiornamento delle conoscenze tecnico scientifiche e l’addestramento alle
nuove metodiche e tecniche della pratica di conservativa consentono
un produttivo rinnovamento per raggiungere adeguatamente gli obiettivi
.
L’operatore tecnico e il restauratore di RSF è obbligato a:
a) ricercare percorsi formativi che integrino la sua attività
professionale;
b) partecipare agli eventi formativi più adeguati alla propria esigenza;
c) promuovere occasioni di formazione nel limite delle proprie
possibilità;
d) favorire l’aggiornamento dei colleghi condividendo la propria
esperienza e conoscenza;
e) contribuire alla preparazione degli i L’operatore tecnico e il restauratore di RSF n
formazione con disponibilità alle richieste di addestramento formalizzate
– la disponibilità a garantire periodi di tirocinio per giovani in
formazione sotto la propria guida va misurata con i tempi a disposizione
e le tecniche in possesso;
f) essere promotore di confronti e discussioni scientifiche con colleghi
e altri professionisti coinvolti per una costante formazione e/o
aggiornamento sulle questioni di propria competenza che tendono a
migliorare la strategia comune di ricerca e cura.
h) applicare i metodi e le tecniche di Fisica Medica dopo adeguata
ponderazione tra rischi e benefici;
i) informarsi costantemente sulle direttive in materia di agenti
potenzialmente dannosi (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e di altri
agenti fisici) e valutarne le implicazioni professionali;
j) informarsi sulle proposte di formazione e di aggiornamento
professionale e farsene promotore.
d) non accettare incarichi di entità inadeguata ai mezzi e al tempo di cui
si dispone;
e) non accettare incarichi che esulano dai campi di propria competenza;
f) non attestare situazioni di cui non si è avuto diretto riscontro;
g) non firmare elaborati non eseguiti personalmente o compiuti sotto la
propria direzione e responsabilità;
h) non avvalersi dell’aiuto e del contributo di altre persone se
– non sono qualificate
–
i) valutare il rapporto (rischi / benefici) nell’applicazione del proprio
operato;
j) intervenire nelle circostanze di propria competenza e fornire, anche se
non richieste, indicazioni obiettive e affidabili, assicurandosi che chi le
rifiuta sia consapevole delle conseguenze;
k)promuovere l’adeguamento delle risorse umane sottoposte alla propria
responsabilità in forma appropriata al carico di lavoro e allo stress in
modo da non incidere sui livelli standard di sicurezza e qualità della
pratica
l) comunicare ai soggetti interessati se, per qualunque ragione, ci si
trova ad esplicare la propria professione in situazione di conflitto di
interessi e, se il conflitto non può essere rimosso astenersi dal compiere
Una disposizione di ordine etico non può dettare le norme di buona
relazionalità ma si pone come forza promotrice di collaborazione e
rispetto investendo tutte le dimensioni di applicazione professionale. La
collaborazione realizzata non si riduce ad un rapporto di consulenza o di
contratto ma determina un’azione sinergica che ritrova nella collegialità
di una categoria professionale un elemento di forza per concretizzare gli
obiettivi comuni della professione.
Il rapporto con i colleghi “specialisti in fisica medica” richiede, in
diversi casi, un confronto positivo con un riferimento etico esplicitandosi
in una serie di indicazioni:
a) il rapporto tra colleghi si ispira al reciproco rispetto umano e
professionale e si impronta sulla lealtà, sulla correttezza e sulla
solidarietà;
b) non è consentito incrementare la propria attività professionale
quando ciò configuri una illecita o deplorevole concorrenza;
c) le divergenze di opinione non devono violare i principi di una
collegiale correttezza e di una civile discussione. Tali divergenze non
devono mai essere occasione di rivalsa personale ma piuttosto motivo
per una analisi condivisa delle problematiche in questione;
d) lo “specialista in fisica medica” deve rendere edotto il collega
“specialista in fisica medica” che lo sostituisce circa le procedure in
corso o programmate a breve termine di cui è a conoscenza;
e) in caso di supplenza dell’attività professionale di un collega lo
“specialista in fisica medica” è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al
collega sostituito tutte le informazioni relative ai pazienti e la
documentazione in suo possesso per garantire la continuità terapeutica
e l’esecutività del Programma di Assicurazione di Qualità;
f) il punto precedente deve essere rispettato anche in caso di
cessato rapporto di lavoro (trasferimenti, pensionamenti, …);
g) lo “specialista in fisica medica” che collabora alla
sperimentazione clinica deve adeguarsi a quanto stabilito dalla
deontologia medica;
h) la collaborazione con i colleghi deve essere senza fini di lucro,
salvo il diritto al recupero delle spese sostenute;
i) lo “specialista in fisica medica” incaricato di esprimere giudizi
sull’operato di altri colleghi deve acquisire prima tutti gli elementi
necessari per motivare il suo giudizio; deve, inoltre, essere obiettivo ed
esprimersi con valutazioni giustificate e non denigratorie verso la
persona del collega;
j) in caso di ingiuste accuse nei confronti dei colleghi lo
“specialista in fisica medica” si ispira al principio di giustizia e
sussidiarietà manifestando solidarietà al collega accusato.
Al termine ogni intervento il Conservatore-Restauratore redigerà una relazione descrittiva della natura dei trattamenti eseguiti, con specifico riferimento alle sostanze usate. Tale relazione, insieme al resoconto dell’esame preliminare, le testimonianze fotografiche ed i rapporti scientifici delle analisi e gli eventuali campioni prelevati vanno a costituire la documentazione del bene culturale divenendone corredo storico ed analitico integrante.
Il Conservatore-Restauratore è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei materiali usati. I materiali usati e le tecniche di intervento devono essere scelti secondo le indicazioni Normal. Il Conservatore-Restauratore non deve usare materiali di composizione o preparazione non note, né deve avvalersi di procedimenti diagnostici o di trattamenti non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed a rigoroso controllo scientifico.
Solo casi di eccezionale gravità ed emergenza possono consentire interventi non reversibili. In tali casi il Conservatore-Restauratore dovrebbe, comunque, essersi prima documentato e consultato con propri colleghi per verificare la possibilità o l’esistenza di soluzioni diverse. Tali situazioni dovrebbero essere sempre dettagliatamente documentate in tutte le loro fasi.
Poiché un bene culturale, così come perviene ai nostri giorni, è il risultato della successione di vicende storiche che gli conferiscono un più complesso valore, prima di procedere a rimozioni di parti di materia che ne modifichino l’aspetto, si devono preventivamente individuare quali siano gli interventi o le parti che rappresentino un effettivo valore culturale o testimoniale. Sulla base di ciò e dell’influenza che essi esercitano sullo stato conservazione, si deve fondare la giustificazione a detta alterazione. L’operazione deve essere accompagnata da un’ampia documentazione di tutte le fasi e quelle parti rimosse senza la loro distruzione devono essere conservate come facenti parte della documentazione.
Nell’ambito di un intervento di restauro la reintegrazione ha la funzione di consentire la migliore leggibilità del testo storico-artistico e in alcuni casi anche una funzione strutturale. Essa deve essere documentata, basarsi sul principio di riconoscibilità ed avere l’estensione minima sufficiente alla valorizzazione della lettura del testo originale. I materiali usati devono poter essere facilmente rimossi con sostanze o tecniche che non arrechino danno all’originale.
In alcun caso essa deve modificare il carattere di autenticità del manufatto ed avere intento fraudolento e deve fondarsi su valutazioni di carattere storico ed estetico.
Il Conservatore-Restauratore deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti ed i termini dell’incarico conferitogli ogni variante insorgente nel corso dell’opera deve essere nuovamente concordata. Nel caso di committenza pubblica il Conservatore-Restauratore si atterrà alle normative vigenti.
Il Conservatore-Restauratore deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante pressioni di qualsiasi tipo.
Il Conservatore-Restauratore commette grave violazione della correttezza professionale nell’accettare o sollecitare premi o compensi da parte di terzi per l’utilizzo di materiali e sostanze da impiegare negli interventi.
Fatta la valutazione dei tempi di esecuzione dell’intervento, il Conservatore-Restauratore se ne deve impegnare al rispetto; nel caso insorgessero degli imprevisti, anche non pregiudicanti il compimento dell’opera, sarà sua premura darne tempestiva comunicazione al committente.
La remunerazione con un equo compenso costituisce titolo di professionalità. Tuttavia il Conservatore-Restauratore può prestare la sua opera gratuitamente in particolari circostanze, purché questo non costituisca artificio per una sleale concorrenza
Il Conservatore-Restauratore non deve offrire le proprie prestazioni su beni la cui provenienza sia, secondo legge, illecita. Nel caso in cui ne sia a conoscenza sin dall’inizio come quello in cui ne assuma la consapevolezza nel corso d’opera è tenuto a segnalare la situazione di illegalità alle autorità competenti
Durante il periodo in cui il Conservatore-Restauratore ha sotto la propria custodia il bene culturale, perché rimosso dal luogo di provenienza e portato in ambienti di sua pertinenza per l’esecuzione dell’intervento, è tenuto ad adottare adeguati sistemi di sicurezza contro il trafugamento e l’incendio. Eventuali polizze assicurative costituiscono un costo aggiuntivo a quello della prestazione professionale. Nel caso in cui operi in ambienti che non ricadano sotto la propria responsabilità è suo dovere segnalare le eventuali possibilità di rischio.
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OBBLIGHI VERSO LA PROFESSIONE
Il Conservatore-Restauratore deve improntare i rapporti professionali con i colleghi sulla base della massima lealtà, correttezza e solidarietà allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei diversi settori in cui si articola la professione. Analogo comportamento deve essere esteso anche nei confronti di altre professionalità che abbiano connessione con la professione del Conservatore-Restauratore.
Il Conservatore-Restauratore si asterrà dai commenti sui propri colleghi che possano arrecare loro danno, a meno che non siano verificate situazioni di illecito o comportamenti in grado di ledere la conservazione del bene culturale.
E’ corretto che il Conservatore-Restauratore riconosca sia i propri limiti che i meriti dei colleghi.
Il Conservatore-Restauratore non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere o abbiano avuto incarichi professionali.
Qualora venisse chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega deve preventivamente informare il collega stesso ed accertarsi che il precedente incarico sia stato revocato.
Il Conservatore-Restauratore dovrebbe favorire lo scambio di informazioni ricavate da ricerche, indagini, interventi al fine di mantenere un costante aggiornamento e di contribuire allo sviluppo della professione.
Al contrario, non diffonderà informazioni false o che per la loro imprecisione potrebbero, a danno di terzi o di cose, indurre in inganno.
Il Conservatore-Restauratore non fornirà raccomandazioni né referenze su persone di cui egli non abbia una personale conoscenza della formazione, esperienza ed abilità.
Il Conservatore-Restauratore non può ricoprire posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente e viceversa un altro collega che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, tali, comunque da compromettere l’obiettività del giudizio.
Il Conservatore-Restauratore non deve offrire qualsiasi forma di prestazione diretta su interventi dei quali abbia ricevuto l’incarico di espletamento e consulenza per il collaudo.
Il Conservatore-Restauratore nello svolgimento dell’incarico conferitogli deve evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve, inoltre, rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
Il Conservatore-Restauratore non farà mai abuso diretto, o per interposta persona, dei poteri derivanti dalla carica ricoperta per trarre vantaggi per sé e per gli altri.
Il Conservatore-Restauratore nell’esercizio della professione non entrerà in contrasto con norme specifiche che prevedano stati di incompatibilità senza una specifica autorizzazione delle autorità competenti.