STATUTO SOCIALE
“RESTAURATORI SENZA FRONTIERE ITALIA – ONLUS”
ART. I – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo 460/1997 un ente, Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale, dal nome “RESTAURATORI SENZA FRONTIERE ITALIA – ONLUS”, siglabile come “RSF ITALIA – ONLUS” con sede in Roma (RM) in Tribuna di Tor de’ Specchi n. 4. La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione.
ART. 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro, si basa su criteri di democrazia interna, esclude qualsiasi forma di discriminazione sociale ed economica e come specificatamente indicato nel D. Lgs. 460/97, potrà perseguire attività di:
a) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n, 1409 e successive modificazioni e integrazioni (D. Lgs. 4212004);
b) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) promozione della cultura e dell’arte nel caso siano riconosciuti apporti economici da parte dello Stato. Inoltre per raggiungere queste finalità l’Associazione potràsvolgere tutte quelle attività connesse, strumentali e coerenti con quanto specificatamente previsto ed indicato nel D.Lgs. 460/97 (in particolare art. 10 commi 2, 3, 4) e normative successive, non solo sotto il profilo formale ma altresì anche sotto quello sostanziale. L’Associazione potrà altresì collaborare con Enti pubblici e/o privati, Università e altre Istituzioni Scientifiche (soggetti nazionali e internazionali), al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari nel rispetto delle normative di riferimento. L’Associazione impiegherà gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. Nessuna altra attività al di fuori di quelle previste dal presente statuto, o ad esse direttamente connesse (come normate dal D. Lgs. 460/97), sarà svolta dall’Associazione.L’Associazione presenterà domanda di iscrizione negli appositi registri.
ART. 3 -DURATA
L’Associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta con delibera adottata dall’Assemblea sociale una volta che si sia esaurita la sua funzione o quando lo decida un numero di soci pari ad almeno tre quarti degli iscritti con diritto di voto.
ART. 4 – SOCI
L’adesione è aperta a tutti coloro che condividono le finalità sociali e che presentano domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità di partecipazione, con parità di diritti. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale. Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
a) fare richiesta alla segreteria dell’Associazione compilando l’apposito modulo;
b) accettare le norme del presente statuto;
c) versare la quota associativa annuale.
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell’approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno sociale.
ART. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote degli iscritti, dai contributi di soggetti pubblici e privati, dalle oblazioni raccolte e dai proventi derivanti da attività connesse agli scopi sociali. La quota e i contributi versati sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
ART. 6 – RENDICONTO ANNUALE
Relativamente all’attività complessivamente svolta dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Il Consiglio direttivo entro il mese di marzo redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all’esercizio precedente dal quale devono risultare tutti gli elementi di rilevanza economica e finanziaria. Tale rendiconto sarà approvato dall’Assemblea sociale, entro il mese di aprile, con le maggioranze richieste per l’approvazione delle delibere da parte dell’Assemblea stessa. Con le medesime modalità sarà predisposto e approvato anche un bilancio preventivo.
ART. 7 – AVANZI DI GESTIONE
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.
ART. 8 – ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
– l’Assemblea sociale;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 9 – CARICHE ELETTIVE
Le cariche elettive non sono retribuite e sono riservate agli iscritti in regola con l’iscrizione. Per tutti gli iscritti è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’ente e per lo scioglimento dell’Associazione.
ART. 10 – ASSEMBLEA SOCIALE
L’Assemblea degli iscritti può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti. L’Assemblea ordinaria:
– deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno;
– è valida se vi partecipa almeno la metà degli iscritti più uno in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
– delibera sulla relazione del Presidente;
– delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttiva;
– approva il rendiconto annuale dell’esercizio finanziario concluso e il bilancio preventivo dell’anno in corso;
– delibera su qualsiasi altro argomento di sua competenza posto all’ordine del giorno;
– conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali;
– approva gli eventuali regolamenti.
L’Assemblea straordinaria:
– viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno quattro decimi degli iscritti ne faccia motivata richiesta scritta.
In tal caso l’assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
– è valida se ad essa partecipano almeno due terzi degli iscritti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
– può apportare modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
– delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.
Hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali tutti gli iscritti. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega, da conferire per iscritto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di quest’ultimo non hanno diritto di voto. La convocazione può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l’ordine del giorno, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web (anch’essa riportata almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l’ordine del giorno), oppure anche mediante posta elettronica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.
ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo:
– si compone di un numero di membri compreso fra un minimo di tre e un massimo di nove, eletti dall’assemblea degli iscritti;
– dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili;
– redige i programmi dell’attività sociale previsti dallo statuto;
– attua le deliberazioni dell’assemblea;
– elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere; attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona;
– si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno quattro volte l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente io ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti;
– delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
– amministra i beni sociali e delibera le spese di ordinaria amministrazione;
– redige ogni anno una relazione sull’attività svolta e sulle iniziative da attivare l’anno successivo e stabilisce la quota sociale;
– formula il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative e organizzative del Presidente. Il Tesoriere, se nominato, cura la tenuta dei libri contabili e dei registri sociali, nonché la riscossione delle quote di partecipazione e l’amministrazione dei fondi disponibili secondo le norme del regolamento.
ART. 12 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente (il più anziano in caso di pluralità) sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
ART. 13 – REVISORI DEI CONTI
I revisori dei Conti sono eletti in numero di uno o tre dall’Assemblea sociale ogni quattro anni, e vigilano sulla corretta gestione delle spese e sulla formazione del bilancio. La loro nomina è eventuale e la decisione è rimessa all’Assemblea.
ART. 14 – PROBIVIRI
In caso di controversie che vertano su questioni inerenti l’attività associativa, la decisione è rimessa a tre Probiviri nominati uno da ciascuna parte interessata e un terzo di comune accordo dai primi due arbitri. In caso di mancato accordo la nomina sarà chiesta al Presidente del Tribunale di riferimento rispetto alla sede legale dell’Ente su istanza della parte più diligente. Gli arbitri decideranno senza formalità di procedura secondo equità.
ART. 15 – RECESSO E DECADENZA DEGLI ISCRITTI
Il recesso da iscritto a socio durante l’anno sociale e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo e ha decorrenza dal giorno dell’accettazione, della quale sarà data comunicazione per iscritto. Se entro la fine di ogni anno sociale l’associato non confermerà la sua volontà di mantenere la qualifica di socio, nessun obbligo potrà essere imputato ad esso e semplicemente per l’anno successivo non sarà più considerabile quale associato. Si decade dalla qualifica di associato quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali a seguito dell’approvazione della domanda a Socio. Sulla eventuale decadenza decide il Consiglio Direttivo, fatto salvo il ricorso ai probiviri, come per altre eventuali questioni inerenti l’ attività sociale. Il socio receduto non ha diritto al rimborso della quota versata.
ART. 16 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.
ART.17 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari. Le eventuali attività, le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell’Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ad altra ONLUS, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 e rispettati gli altri eventuali vincoli di legge.
ART. 18 – SETTORI E SEZIONI
L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento degli scopi sociali.
ART. 19 – COMITATI TECNICI, SCIENTIFICI E ONORARI
Il Consiglio Direttivo potrà nominare Comitati tecnici o scientifici o onorari in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati sono rimessi ad autonoma decisione del Consiglio Direttivo, che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo ed il loro parere non sarà vincolante.
ART. 20 – RESPONSABILITÀ
Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, fatte salve le vigenti normative di legge.
ART. 21 – NORMA FINALE
Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme degli eventuali Enti di appartenenza, nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile e da leggi speciali.
F.TO PIETRO CORONAS – SUSANNA SARMATI – ARALDO DE LUCA –
MARINA MAUGERI – ALESSANDRA MORELLI – PAOLO PASTORELLO –
PAOLA CONTI – CARLA TOMASI – MARISA LAURENZI
F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO
SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI